INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

 

Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni su TUTELA DEL RISPARMIO di Bruno Fanan – d’ora innanzi denominato “Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente)” – e sui servizi da esso svolti.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al Cliente o potenziale Cliente prima che questi stipuli il contratto per accedere alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

 

  1. INFORMAZIONI SUL CONSULENTE Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente)

Denominazione: TUTELA DEL RISPARMIO di Bruno Fanan

Sede Operativa: Piazza Castello, 9 – 10124 Torino (TO)

Sede Amministrativa: Corso Duca degli Abruzzi, 81/bis – 10129 Torino (TO)

Siti web: www.tuteladelrisparmio.it

E-mail: bruno@tuteladelrisparmio.it

PEC: tuteladelrisparmio@pec.net

Telefono +39 011 067 3142

Iscritto con delibera n. 1042 del 12/03/2019 nella sezione CFA dell’Albo unico dei consulenti finanziari.

 

  1. LINGUA UTILIZZATA

Il Cliente potrà comunicare con il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) e ricevere da esso documenti e informazioni con la lingua italiana.

 

  1. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

L’invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.

Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.

Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio del Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.

L’invio delle raccomandazioni da parte del Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:

⎕  posta ordinaria o corriere

⎕  consegna a mano

⎕  posta elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficiostudi@tuteladelrisparmio.it

⎕ piattaforme di comunicazione via internet con utenza indicata dal Consulente

 

  1. ISCRIZIONE NELL’ALBO PREVISTO DALL’ ART. 18 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58

Si dichiara che il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) è iscritto nella sezione dell’Albo di cui all’art. 18 bis del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con delibera del 12/03/2019 n. 1042.

Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono: O.C.F. Via Tomacelli 146, 00186 Roma info@organismocf.it Tel. 06.45556 100.

 

  1. RELAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza, entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente:

  1. a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente;
  2. b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento;
  3. c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del servizio prestato e degli strumenti finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.

 

  1. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:

– individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più Clienti;

– definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire eventuali conflitti.

Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) e il Cliente o tra il Cliente e altri Clienti del Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) al momento della prestazione del servizio oggetto del presente contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse possano incidere negativamente sul Cliente.

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

Il Cliente può richiedere al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.

  1. ATTIVITÀ PRESTATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”.

In particolare, il servizio prestato dal Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) ha per oggetto:

  1. L’analisi dell’allocazione del portafoglio complessivo del Cliente e della valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti;
  2. L’eventuale riformulazione dell’Asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal Cliente;
  3. La valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del portafoglio.

Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto un’ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell’allegato 1, sezione C, del TUF (Testo Unico della Finanza):

  1. a) Valori mobiliari;
  2. b) Quote e azioni di O.I.C.R.

Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafoglio e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori di cui all’art. 1, comma 6 del TUF.

Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.

La suddetta attività di consulenza è rivolta sia a Clienti al dettaglio, sia a Clienti professionali.

Nello svolgimento dell’attività il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) non ha l’obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.

Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.

Il servizio può essere erogato dal Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) anche in luogo diverso dal suo domicilio.

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al Cliente il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell’ambito dei servizi di investimento e delle attività da queste prestate.

Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.

In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione della complessità e dalla dimensione del patrimonio oggetto della consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del Cliente ed in linea generale dal tempo che il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) dedicherà all’analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto, il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo personalizzato. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo.

La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione del Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) per i servizi prestati al Cliente; al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) è vietato percepire compensi o incentivi da parte di soggetti terzi.

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.

Nella prestazione del servizio di consulenza il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) non può detenere fondi o titoli appartenenti ai Clienti.

Il Cliente ed il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) possono eventualmente concordare che il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che dette imprese di investimento inviino direttamente al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) e del Cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

 

  1. VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ADEGUATEZZA

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni d’investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l’adeguatezza del portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare, il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) verifica che l’operazione raccomandata:

  • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
  • sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
  • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio con frequenza annuale.

La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) di agire secondo il migliore interesse del Cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente), fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:

  • le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
  • la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
  • i suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio.

Il Cliente è tenuto a comunicare al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) eventuali aggiornamenti delle informazioni.

Le suddette informazioni consentono al Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere fornito.

Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l’attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela. Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessun prodotto finanziario o servizio di investimento è adeguato al Cliente.

 

  1. ULTERIORI ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE RISPETTO AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:
  • Analisi e ricerche su strumenti e prodotti finanziari;
  • Perizie per usura, anatocismo, derivati finanziari e in presenza di anomalie finanziarie;
  • Consulenza tecnica di parte per contenziosi;
  • Consulenza per la tutela assicurativa del capitale umano e del patrimonio;
  • Consulenza finalizzata alla protezione patrimoniale di non aggredibilità da parte di terzi;
  • Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e famigliare;
  • Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
  • Consulenza per l’ottimizzazione della gestione dei flussi reddituali;
  • Consulenza nelle trattative con banche e assicurazioni riguardo le condizioni applicate;
  • Consulenza per la pianificazione patrimoniale di attivi immobiliari;
  • Consulenza per la valutazione patrimoniale di partecipazioni societarie;
  • Consulenza per la pianificazione patrimoniale per passaggi generazionali e a fini successori;
  • Consulenza per il coordinamento patrimoniale, immobiliare, finanziario ed economico tra attività private, professionali e di impresa.

Le suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.

Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, e prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il Cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività prestata.

Le attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell’Organismo, né alla vigilanza di altre Autorità.

 

  1. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE

Nello svolgimento del servizio di consulenza il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) non è orientato su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.

Il Consulente Finanziario Autonomo (Consulente Indipendente) non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione patrimoniale e finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.